La difesa dei diritti
in campo fiscale

Gratificare i dipendenti: TRE strategie efficienti

Vogliamo gratificare o no, signore e signori, questi dipendenti che lavorano per noi?

Vogliamo riuscire a creare in azienda un clima collaborativo e non punitivo nei confronti dei dipendenti?

Non voglio allargare troppo il discorso e parlare di filosofia o sociologia, sono comunque convinto che ci sia necessità, nel nostro Paese, di una seria riflessione da parte di imprenditori e professionisti sul rapporto con i dipendenti e su come gestire in maniera efficace il rapporto con i dipendenti.

In questo video vi voglio dare qualche informazione generale su come, in maniera fiscalmente intelligente, è possibile gratificare i nostri dipendenti.

Gli aspetti che qui voglio descrivere in particolare sono tre:

Un primo aspetto, un primo modo per gratificare i nostri dipendenti è quello di attribuire loro buoni pasto. Questo va fatto per tutti i dipendenti, non possiamo dire "tu sì e tu no", ma un primo modo per gratificare i dipendenti è quello di dare loro dei buoni pasto: 5€ o poco più a pasto, che diventano 7€ nel caso in cui il ticket sia uno strumento digitale. I dipendenti certamente apprezzeranno il fatto di avere un bonus che è esentasse per loro ed è interamente deducibile per l'azienda. Persino l'IVA è detraibile per l'azienda.

Un secondo aspetto riguarda invece la gratificazione che possiamo dare ai dipendenti che vanno in trasferta, specialmente se utilizzano la loro auto. Possiamo attribuire loro un rimborso chilometrico per i chilometri che fanno, calcolato sulle tariffe ACI relative all'autovettura che utilizza e questo è un peccato non farlo, nel caso in cui chiediamo a un dipendente di andare in trasferta e ovviamente se lo merita pure.

Indipendentemente poi dal fatto di utilizzare la sua auto, il fatto di andare in trasferta fuori dal Comune di residenza dell'azienda ci autorizza a dargli un rimborso spese forfettario, in alternativa o insieme al rimborso analitico delle spese che lui sostiene.

Ricordiamoci che sia i rimborsi spese che i rimborsi analitici o forfettari sono deducibili per l'azienda e non sono tassabili per il dipendente.

Infine la novità di questi ultimi anni: il welfare aziendale. Le aziende possono decidere di contrattualizzare con la generalità dei loro dipendenti alcuni accordi per cui offrono a tutti i dipendenti alcuni specifici benefici: iscrizione in palestra, iscrizione a corsi di lingua, alcuni benefit per la famiglia del dipendente, ecc. ecc.

La casistica può essere davvero varia e la norma prevede la deducibilità fiscale di queste spese, che di nuovo non sono tassate in capo al dipendente. Quindi, per l'imprenditore più attento al rapporto con i dipendenti ci sono varie cose che si possono fare e certamente il clima nell'azienda ne gioverà.

Si può fare ricorso senza pagare 1/3 delle imposte accertate?

Si sente dire spesso anche nel dibattito politico che in Italia per poter fare ricorso contro un avviso di accertamento occorre anticipare un terzo dell'imposta accertata.

Volevo spiegarvi in questo video in che misura questa affermazione è corretta.

E' importante chiarire che se ci si vuole opporre a un avviso di accertamento non è fatto obbligo anticipare un terzo dell'imposta, si può legittimamente fare ricorso anche senza pagare il terzo dell'imposta. Il ricorso non è certamente inammissibile, in altri termini, se non si paga il terzo dell'imposta accertata.

Tuttavia, quel terzo dell'imposta resta dovuto.

Allora quali sono le possibilità?

Prima possibilità: nel termine per fare ricorso, contestualmente alla presentazione del ricorso si paga il terzo dell'imposta. Quello che poi succede è che poi all'esito del contenzioso, se quell'imposta che ho anticipato non era dovuta mi verrà restituita.

Seconda possibilità: non pago! Non ho i soldi, non ho voglia di pagare, non pago. Passati i trenta giorni l'Agenzia delle Entrate affiderà l'importo del terzo dell'imposta accertata all'Agenzia delle Entrate riscossione (ex Equitalia), la quale mi comunicherà l'avvenuto affidamento ma mi comunicherà anche che la riscossione di quel credito è sospesa per sei mesi, ovvero per sei mesi non mi possono chiedere nulla.

A questo punto le possibilità sono o prima dei sei mesi presento una istanza alla Commissione Tributaria dove ho presentato ricorso per chiedere la sospensione dell'esecutività di quel credito e quindi evitare di pagarlo, però per poter fare questo devo poter dimostrare alla Commissione non solo che il mio ricorso è fondato e a qualche probabilità di accoglimento ma devo anche dimostrare che la mancata sospensione dell'esecutività di quel credito mi comporterebbe un danno grave e irreparabile. Ovvero se sono costretto a pagare quella cifra rischio veramente di essere in grosse difficoltà o di chiudere.

Questa è una strada.

L'altra strada è che prima del decorso dei sei mesi, fare una istanza di rateizzazione all'Agenzia delle Entrate Riscossione e quindi pagare il dovuto rateizzandolo.

Quali sono gli svantaggi di non pagare subito? Che quando l'Agenzia delle Entrate Riscossione riceve questo affidamento ci carica sopra gli oneri di riscossione e quindi mi trovo un importo maggiorato degli oneri di riscossione e se poi decido anche di rateizzare, naturalmente, dovrò pagare anche interessi di dilazione.

Ma non è corretto affermare che il ricorso non è valido se non pago, ci sono varie possibilità per evitare il pagamento o dilazionarlo.

Brexit: l'impatto fiscale per le aziende italiane

In maniera del tutto sorprendente e inattesa ormai sembra quasi certo che la Brexit avverrà "with not deal": si esce senza nessun accordo particolare. Il punto ora è capire che impatto ha questa uscita senza accordo con l'Unione Europea sugli aspetti fiscali che riguardano le aziende italiane che commerciano con il Regno Unito.

Il fatto è che il Regno Unito, se davvero si arriva a questa soluzione, finirà per essere un Paese extracomunitario come qualsiasi altro Paese extracomunitario, al pari di Nord America, Cina, ecc.

Allora la vendita di beni tra Unione Europea e Inghilterra o viceversa non sarà più un'operazione intracomunitaria ma sarà invece un'operazione extracomunitaria. Con quali conseguenze?

La vendita all'estero è un'operazione non imponibile IVA tanto che si venda a un Paese comunitario, tanto che si venda fuori dall'Unione Europea. Quindi l'assenza di IVA permane ma la grossa differenza è che mentre se noi facciamo un'operazione intracomunitaria non c'è la dogana e quindi il Paese che compra non deve pagare l'IVA in dogana, quando noi invece vendiamo a un Paese extracomunitario la merce deve passare dalla dogana e chi compra paga l'IVA in dogana. Questa è una forte complicazione nelle relazioni commerciali con l'Inghilterra.

Vediamo cosa succede all'azienda italiana che esporta ed a quella che importa dall'Inghilterra: l'azienda italiana che esporta in Inghilterra dovrà passare dalla dogana e quindi ci saranno delle complicazioni burocratiche, delle complicazioni che fino a ieri non c'erano. Dal punto di vista dell'IVA, questo acquisto sarà un maggior onere finanziario per chi compra, perché il nostro cliente inglese che fino a ieri comprava le nostre merci senza anticipare l'IVA, da domani dovrà anticipare l'IVA in dogana e anche se poi quell'IVA se la detrae comunque è un esborso finanziario che si sarebbe volentieri risparmiato.

Di converso, l'azienda italiana che compra dall'Inghilterra, invece di ricevere una semplice fattura dall'Inghilterra e integrarla, così come si dice, per adempiere la normativa IVA nazionale, anch'essa dovrà pagare l'IVA italiana in dogana e quindi l'acquisto di beni dall'Inghilterra porterà anche all'esborso della relativa IVA .

Conseguenze quindi assolutamente rilevanti e maggiori difficoltà per il Regno Unito a intrattenere rapporti commerciali con l'Unione Europea dopo che per anni ci si era abituati a una maggiore flessibilità.

Pare che se non ci saranno novità questa sarà la situazione dal 12 aprile in avanti, non mi stupirei se ci fossero novità dell'ultima ora ma prepariamoci a questa eventualità.