La difesa dei diritti
in campo fiscale

Pace fiscale, prime indiscrezioni 2/3

Secondo video sulla cosiddetta Pace Fiscale. Questo capitolo della Pace Fiscale dovrebbe, usiamo sempre il condizionale, riguardare quelle situazioni in cui il contribuente è già stato sottoposto a verifica fiscale. E' quindi in una fase in cui l'avviso di accertamento è stato emesso quindi, ad esempio, in una fase di adesione all'avviso di accertamento, oppure in una fase di contenzioso, quindi il contribuente ha impugnato l'atto ricevuto di fronte alla Commissione Tributaria per opporsi a questo atto.

Allora, c'è da dire qui che visto che si parla di sconti integrali di sanzioni e di interessi, allora il primo consiglio che posso dare oggi è: mai, in questa fase fare acquiescenza ad atti dell'amministrazione, cioè semplicemente hai ricevuto un atto dell'amministrazione, prendere e pagare, perché è probabile che da qui alla fine dell'anno esca questa norma che consente di risparmiare sanzioni. Quindi, il consiglio che posso dare a chi ha ricevuto un avviso di accertamento o sta per ricevere l'avviso di accertamento, in qualche modo, è di prendere un po' di tempo, perché da qui alla fine dell'anno ci saranno delle novità e quindi quelle novità dovranno essere sfruttate, è un peccato non farlo.

Quando si riceve un avviso di accertamento può essere utile guadagnare 90 giorni presentando istanza di accertamento con adesione e può essere opportuno prendere ulteriore tempo presentando ricorso contro gli atti che vengono ricevuti. Questo consentirà di risparmiare nel momento in cui esce la Pace Fiscale. Quindi, vivendo questo momento di attesa per la Pace Fiscale, ecco non è questo il momento per pagare il dovuto degli accertamenti che si ricevono dal Fisco, probabilmente omettendo di pagare oggi, domani si pagherà di meno.

Questo è un effetto un po' distorsivo delle informazioni che trapelano oggi sulla Pace Fiscale, non potevano che aspettarselo. Per chi invece ha dei contenziosi ormai presenti da molto tempo e li sta gestendo magari in secondo grado o addirittura in Cassazione, questa Pace Fiscale, almeno si dice, propone una graduazione degli importi dovuti, a seconda degli esiti fin qui susseguitisi dei contenziosi. Ovvero, si dice che se il contribuente è stato sconfitto in primo grado dall'amministrazione potrà sanare il contenzioso, chiudere il contenzioso, evitando di pagare le sanzioni, pagando le sole imposte; quando invece sia stato vittorioso in primo grado potrà uscirne pagando soltanto il 50% delle imposte; qualora sia stato vittorioso anche in secondo grado potrà uscirne pagando il 20% delle imposte. Insomma, esiste una uscita di favore, cosa che non era prevista dalla precedente definizione delle liti pendenti per chi abbia ottenuto risultati favorevoli nei giudizi già conclusisi in Commissione Tributaria.

Interessante, dunque, sarà fare questa valutazione. Oggi, ovviamente, si tratta soltanto di congetture, però programmare già da oggi quello che potrà essere tra sei mesi può essere utile e interessante.

Pace Fiscale, prime indiscrezioni 1/3

Sono trapelate le primissime informazioni sulla cosiddetta Pace Fiscale, cioè la nuova rottamazione/nuovo condono che verrà messo in campo entro la fine dell'anno. Sono soltanto indiscrezioni ma vale la pena cominciare ad affrontare l'argomento per cominciare a capire fin da oggi se conviene prendere qualche misura, qualche strategia o qualche attenzione.

Questo è, dunque, il primo di tre video che tratta l'argomento.

Uno degli aspetti di quella che sarà la cosiddetta Pace Fiscale sarà la possibilità di effettuare dei ravvedimenti operosi, cioè delle rettifiche di dichiarazione dei redditi presentate in passato contenenti errori, con un grosso sconto sull'imposta dovuta. E' sempre possibile fare dei ravvedimenti operosi, cioè quando ci si accorge di aver commesso degli errori nella dichiarazione dei redditi e li si vuole correggere, allora si può rifare la dichiarazione, pagando l'imposta dovuta oltre alle sanzioni ridotte e agli interessi. Ebbene, secondo le prime indiscrezioni sarebbe – il condizionale è d'obbligo – possibile fare il ravvedimento operoso su dichiarazioni che si vogliano correggere, pagando semplicemente il 15% invece dell'imposta dovuta, senza interessi e senza sanzioni. Si tratta quindi veramente di uno sconto importante. Questo è un aspetto molto, molto interessante. Quando si sia sbagliato qualcosa nella dichiarazione dei redditi o si sia stati un po' birichini nella compilazione di qualche dichiarazione dei redditi, si può sanare tutto pagando poco, relativamente poco, il 15%, invece delle intere imposte dovute.

Questa particolare Pace Fiscale riguarda, dunque, quei contribuenti che hanno commesso leggerezze e autonomamente vogliono sanarle, senza aspettare di essere controllati. Certamente dal punto di vista morale una misura di questo tipo è abbastanza discutibile perché, come sempre succede nei condoni e simili, si va a premiare chi non ha pagato le imposte dovute in passato ma io nella mia pagina non faccio la morale a nessuno, il mio obiettivo qui è presentare le opportunità che si manifestano, momento dopo momento e questa opportunità non è male.


A giudizio contro il fisco

Mi trovavo in Commissione Tributaria e la funzionaria, agguerritissima come sempre, affianco a me, la funzionaria dell'Agenzia delle entrate, stava spiegando le sue ragioni. Ad un certo punto dice: "d'altra parte il contribuente ha affermato lui stesso questo, questo e quest'altro in un altro atto, in un atto di cessione d'azienda avvenuto anni prima". A questo punto io mi interrogo: "ma in quell'atto di cessione d'azienda il contribuente davvero aveva dichiarato quello che sta dicendo la funzionaria?".

Nel momento in cui mi stavo chiedendo questo il Giudice chiede: "mi scusi ma questo atto che lei cita è agli atti del giudizio?", la funzionaria dice: "assolutamente si!". Comincia a sfogliare la cartellina, io faccio altrettanto ed entrambi scopriamo che questo atto non era agli atti del giudizio, quindi la controparte aveva citato un atto che non era stato depositato ne' da me ne' da lei. Allora quell'atto non poteva essere oggetto di questo giudizio, quindi non si poteva fare una valutazione di questo atto non essendo nel processo.

Alché la funzionaria dice al giudice: "ma non si preoccupi, comunque ce l'ho qui" e glielo fa vedere. A quel punto io in un attimo rifletto e dico ah, io qui dovrei alzare la mano e dire: "signor Giudice, questa produzione è intempestiva", perché nel processo tributario i documenti possono essere prodotti soltanto venti giorni prima l'udienza e quindi la produzione di documenti in udienza è inammissibile. Stavo per fare questa obiezione quando però, in un nanosecondo, penso: "però a me non sembra che in quell'atto ci sia scritto quello che afferma la controparte. Cosa faccio? Mi faccio forte del diritto e le impedisco di produrlo o non importa, glielo faccio produrre sperando che poi quello che c'è scritto non è quello che sosteneva lei?"

Ci penso e avuto per pensarci il tempo che ha impiegato la funzionaria ad allungare la mano con l'atto verso il Giudice e decido di non oppormi. Com'è andata? E' andata che avevo ragione io. Per fortuna, in quell'atto non c'era scritto nulla di quello che sosteneva la funzionaria e quindi questa produzione tardiva, anche se inammissibile, comunque ha giovato al mio contenzioso. Questo vi racconta un po' le dinamiche che io vivo quando in Commissione Tributaria difendo i miei clienti sottoposti ad accertamenti. E' un mondo molto particolare, nel quale bisogna mischiare una profonda conoscenza del diritto e la prontezza di reagire nel modo giusto, al momento giusto.