
Oggi ho pensato di trattare un argomento che credo non sia sulla bocca di tutti gli imprenditori e non sia ben noto a tutti, il tema è quello della deduzione degli interessi passivi per le società di capitali.
Il costo per il capitale preso a prestito dalla società per finanziare investimenti e per finanziare l'attività corrente della società, cioè gli interessi passivi, sono regolarmente e integralmente deducibili dal reddito? Oppure ci sono delle restrizioni per la deducibilità fiscale negli interessi passivi?
Ai fini IRAP la cosa è facilissima: gli interessi passivi non sono mai deducibili dalla base imponibile IRAP, e questo è un fatto; più complessa è la situazione per l'IRES. Esiste infatti una norma, contenuta nell'articolo 96 del Testo Unico dell'Imposta sui Redditi che pone dei vincoli abbastanza severi rispetto alla deduzione degli interessi passivi, questa norma lega la possibilità di dedurre gli interessi passivi all'ammontare di reddito che la società genera.
Tanto maggiore è il reddito operativo della società, tanto maggiore sarà la possibilità di dedurre gli interessi passivi.
Vediamo nel dettaglio come funziona: per capire se gli interessi passivi sono deducibili bisogna innanzitutto vedere se ci sono anche degli interessi attivi per un ammontare pari agli interessi attivi che ci sono in bilancio, gli interessi passivi sono deducibili ma si tratta di poca cosa.
Per il resto occorre vedere cosa? Il Reddito Operativo Lordo.
Nel bilancio si legge dalla differenza tra le voci A e B del conto economico, quindi il reddito prima degli interessi e delle imposte. A questo dato di reddito bisogna aggiungere gli ammortamenti e i canoni di locazione finanziaria e si ottiene un importo. Se sono deducibili gli interessi passivi eccedenti gli interessi attivi ricevuti fino alla misura del 30% del reddito operativo lordo incrementato come ho spiegato.
Se la tua società gode di un utile operativo e il 30% di questo utile operativo è maggiore degli interessi passivi che hai sostenuto allora sei apposto: dedurrai interamente tutti gli interessi passivi.
Viceversa se gli interessi passivi sono più alti del 30% del ROL una quota degli interessi passivi sarà indeducibile. La conseguenza di questa norma qual è? Ti faccio un esempio: se una società ha un reddito operativo pari a 0 perché in un anno non ha reso niente, la gestione caratteristica non ha reso nulla, allora tutti gli interessi passivi, salvo la quota eventualmente gli interessi attivi ricevuti nel bilancio sarà completamente indeducibile e quindi la società finirà con il pagare l'IRES anche se non ha effettivamente prodotto alcun reddito positivo.
Per indorare leggermente la pillola il Legislatore ha previsto due norme comunque interessanti: queste norme sono la possibilità di dedurre nel futuro interessi passivi non deducibili se nel futuro si genereranno dei ROL adeguati e la possibilità di riportare al futuro eccedenze di ROL se si genera un bilancio di un ROL più alto di quello che serve per dedurre gli interessi passivi.
Provo a spiegartela meglio.
Primo punto: se tu in un anno non riesci a maturare degli interessi passivi perché sei in perdita ad esempio e quindi non hai un ROL adeguato, nella dichiarazione dei redditi potrai riportare al futuro questi interessi passivi deducibili e se l'anno dopo avessi un ROL sufficiente sia per dedurre gli interessi passivi dell'anno successivo, sia anche per dedurre gli interessi passivi dell'anno precedente allora questi interessi torneranno deducibili.
Il secondo aspetto è l'opposto: io posso dedurre interessi passivi e ho un reddito operativo molto maggiore di quello che mi serve per dedurre gli interessi passivi di quest'anno. Ho per esempio, gli interessi passivi che sono pari al 15% del ROL. Il residuo 15% che è definito "eccedenza di ROL" potrò portarlo in avanti nelle dichiarazioni successive se eventualmente in futuro non dovessi avere degli utili sufficienti per dedurre gli interessi passivi.
Non so se di queste cose eri consapevole, ti invito ad andare a vedere le tue dichiarazioni e se riesci a capire qualcosa tra i quadri troverai probabilmente qualcosa o degli interessi passivi riportati in avanti, se non li hai potuti ridurre in passato o delle eccedenze di ROL che ti stai portando in avanti se non hai mai avuto problemi di deduzione di interessi passivi.
Sono stato forse un po' troppo tecnico ma spero di essermi spiegato anche se credo che questo sia un argomento a volte trascurato ma che per un imprenditore è importante conoscere.
Buon lavoro.
Passano alla cassa nel mese di ottobre, gli imprenditori che nel 2019 hanno sostenuto delle spese di pubblicità. Esiste un credito di imposta, infatti, che viene attribuito agli imprenditori che hanno sostenuto queste spese e che può arrivare fino al 75% delle spese sostenute.
Siamo più precisi: al 75% delle maggiori spese sostenute nel 2019 rispetto alle spese sostenute nel 2018.
La richiesta all'Agenzia delle Entrate va presentata entro fine ottobre e in questo modello bisogna indicare le spese sostenute nel 2019 di due tipi: spese per la stampa o spese per le radio e televisioni locali. Nello stesso modello si devono indicare le stesse spese sostenute nel 2018 e si potrà ottenere un credito di imposta pari fino al 75% delle maggiori spese del '19 rispetto al '18.
Se dunque hai fatto per la prima volta degli investimenti in pubblicità di questo genere: stampa oppure televisioni locali nel 2019 evidentemente potrai ottenere fino al 75% di queste spese del credito di imposta, quindi uno sconto del 75% delle tue spese di pubblicità.
Se invece sei solito farle o le avevi fatte già in passato, soltanto la quota incrementale potrà ricevere questa agevolazione.
Ti segnalo che le spese sono quelle sostenute nel 2019, quindi anche se non le avessi ancora sostenute ma stai per sostenerle, oppure magari proprio in funzione di questa agevolazione ti viene in mente di sostenerle, allora comunque si può presentare la domanda entro il 31 ottobre indicando una stima delle spese che verranno sostenute da qui alla fine dell'anno.
Ci sarà poi una nuova comunicazione da fare nel 2020 con il consuntivo delle spese effettuate.
Quindi chi ha sostenuto spese di pubblicità è un peccato che si perda questa opportunità, se hai bisogno di sostegno per la presentazione di questa domanda scrivimi, il mio studio se ne può occupare.
Alla prossima.
Mi è capitato di recente di fare un ricorso per un accertamento IMU, anzi una serie di accertamenti IMU, fatti dal Comune di Calenzano, provincia di Firenze, in relazione a una situazione veramente particolare. Quando il cliente mi ha mandato gli accertamenti io davvero non riuscivo a capire il motivo per cui questi accertamenti erano stati emessi.
Sostanzialmente si diceva: "Hai un'abitazione, a norma di legge non hai pagato l'IMU quando esso era dovuta".
Il problema però è che l'abitazione su cui il Comune richiedeva l'IMU era la prima casa di abitazione del mio cliente da quant'anni, da sempre!
Come mai improvvisamente il Comune ha richiesto il pagamento dell'IMU?
Il punto era che sull'accertamento non c'era scritto! C'era solo un rimando a norme ma non c'era scritto il motivo dell'accertamento.
Oltretutto il contribuente non era neanche stato chiamato preventivamente per spiegare le sue ragioni, cioè il Comune aveva effettuato un accertamento d'ufficio senza informare preventivamente il cliente e senza spiegare nell'atto il perché dell'IMU sulla prima casa del contribuente.
Quando ho visto questo atto ho pensato che era necessario fare un ricorso con i fiocchi!
Primo motivo di ricorso: non era stato chiamato il contribuente preventivamente. Il contribuente ha diritto, nel momento in cui è intaccata la sua sfera privata, di essere chiamato preventivamente a discutere di un accertamento.
Il Comune non può emettere atti automatici senza chiamare il contribuente. Su questo c'è amplissima giurisprudenza italiana e sopratutto europea.
Secondo motivo di ricorso, ancor prima di entrare nel merito: l'atto di accertamento dev'essere motivato. La motivazione dell'accertamento è un elemento fondamentale senza il quale un accertamento non vale niente, è carta straccia. Ai tempi delle monarchie assolute bastava l'editto del re in cui si diceva che si dovevano dei soldi ma oggi siamo in uno Stato di Diritto, in cui i cittadini hanno il diritto di essere chiamati a spiegare e di sapere il motivo per cui vengono accertati e il motivo dev'essere nero su bianco. Quindi, secondo motivo di ricordo assolutamente definito.
Poi si va nel merito.
E' venuto fuori, anche a mezzo di stampa, che il motivo di questo accertamento che riguardava il mio cliente ma anche altre 149 famiglie, perché è uscito un articolo che parlava di 150 famiglie accertate ("Stangata IMU nel Comune di Calenzano per 150 famiglie") era dettata dal fatto che la moglie del contribuente accertato risiedeva in altro stabile e quindi non essendo il nucleo familiare congiunto allora non aveva il diritto alla esenzione IMU sull'abitazione principale.
Sono andato a studiarmi la norma specifica ed essa dice un'altra cosa: l'esenzione IMU salta se il coniuge è residente in un'altra abitazione dello stesso comune. Allora comprensibile l'accertamento quando il coniuge risieda in altro appartamento nello stesso comune ma nel mio caso il coniuge risiedeva in altro appartamento in altro comune, non nello stesso. Quindi anche nel merito c'era un ottimo motivo di ricorso e quindi il ricorso è stato presentato ma il messaggio che voglio lanciare è che il cittadino non può e non deve essere trattato come un suddito.
Quando un atto dell'amministrazione finanziaria di un comune, come in questo caso, viola le norme di legge e di accertamento è un dovere per il cittadino difendersi e rivolgersi a un difensore tributario che sappia come fare a tutelare i suoi diritti.