
Domanda da un milione di dollari: i contanti possono ancora essere utilizzati?
Posso fare versamenti, posso fare prelevamenti contanti oppure vengo immediatamente schedato e accertato dal Fisco?
Il tema è molto rilevante, è evidente che negli ultimi anni si sta cercando di combattere l'evasione fiscale attraverso delle restrizioni nell'uso del contante. Quindi abbiamo da un lato le norme sull'uso dell'antiriciclaggio, sappiamo che il tetto per ogni operazione in contanti è 3000 euro, quindi non possiamo fare operazioni di qualunque genere in contanti sopra i 3000 euro. La norma che parla dei prelevamenti fiscali è la norma contenuta nel DPR 600 che è la legge che disciplina le regole fondamentali dell'accertamento.
Cosa dice questa norma? Essa dice che i prelevamenti di contanti devono essere giustificati.
Se tu fai un prelevamento e attenzione che parlo di prelevamento, non di versamento, è chiaro che se io verso dei contanti sul mio conto corrente, devo poter dimostrare da dove arrivano e che quel versamento non sia un ricavo e che quindi devo dichiarare, ma anche il prelevamento deve poter essere spiegato.
Se il Fisco mi chiede perché ho fatto un prelevamento devo poter essere in grado di dire per quale fine l'ho fatto, cioè per pagare chi.
Questo per quale ragione? Perché esiste questa presunzione nella norma fiscale che se viene effettuato un prelevamento, allora è ben possibile che se io svolgo un'attività di impresa, questo prelevamento possa essere utilizzato per sostenere dei costi in nero che poi avranno generato dei ricavi in nero.
Questa è una norma abbastanza contorta, molto complessa nella sua applicazione, anche la giurisprudenza se n'è accorta e anche lo stesso Legislatore, il quale ha fissato poi un tetto sui prelievi sopra i quali si cade in questa presunzione. Il tetto è 1000 euro al giorno per un massimo di cinque mila euro al mese.
Quindi se tu prelevi un massimo di 1000 euro al giorno fino a un massimo di 5000 euro al mese non sei soggetto a questa norma e questo, da un certo punto di vista è rassicurante.
C'è anche da dire che negli anni si sono susseguite sentenze che tendevano a escludere i professionista dall'applicazione di questa norma, perché la ratio di questa norma prevede che colui che preleva per sostenere costi che poi gli consentono ricavi non possa che essere un imprenditore, perché un professionista ha una struttura organizzativa limitata, non compra per poi rivendere . Quindi è difficile immaginare per un professionista una configurazione di evasione fatta in questo modo e quindi la giurisprudenza, giustamente, ha stabilito che i professionisti sono esclusi dall'applicazione di questa normativa.
Ci si potrebbe domandare: ma allora vale solo per gli imprenditori, cioè solo l'imprenditore è soggetto a questa norma o anche un cittadino qualunque, magari senza p. IVA?
Se sono esclusi i professionisti, a mio avviso, allora dovrebbero essere esclusi anche i soggetti senza la p. IVA perché non hanno alcun modo di acquisire dei costi in nero per poi vendere in nero, a meno che il Fisco non sappia dimostrare che si tratta di una vera e propria attività imprenditoriale svolta in maniera totalmente occulta al Fisco, quindi io faccio dei prelevamenti ma non ho una vera e propria attività imprenditoriale.
Il questi casi, ovviamente, ci vuole la massima attenzione ma questi direi che sono casi patologici, il soggetto più a rischio da questo punto di vista è l'imprenditore.
Quello che mi è capitato di vedere negli anni è una verifica su una azienda che magari si allarga a una verifica finanziaria sui conti correnti dell'imprenditore.
Il Fisco in quel contesto può pensare che i movimenti del conto corrente dell'imprenditore e quindi fuori dalle scritture contabili dell'impresa possano essere riferiti effettivamente a costi e quindi poi a ricavi che andavano dichiarati nell'impresa.
Spero che questo ti possa essere stato utile e ti possa aver rassicurato, di sicuro adesso sai come sono le regole.
Oggi ti voglio raccontare di un'operazione che ho fatto per un cliente qualche anno fa e che mi ha dato veramente soddisfazione oltre ad aver portato a un risparmio fiscale molto importante per il mio cliente.
La pianificazione fiscale è assolutamente un elemento cruciale che può portare a risparmi molto importanti sulle imposte, questo è un esempio che dimostra quanto sia importante pianificare.
Il mio cliente si trovava in questa situazione: aveva, insieme alla sua famiglia, la proprietà di due società, due S.r.l., una era la società operativa che svolgeva una importante attività imprenditoriale e l'altra era una società immobiliare che comprava e metteva a reddito immobili oppure comprava immobili per poi rivenderli.
In che situazione si trovavano queste due società: la società operativa, che andava fortunatamente bene, era strutturalmente a debito di imposta, ogni anno pagava importanti F24 di imposte, IRES in particolare.
L'altra società invece generava dei profitti ma soprattutto aveva un importante credito IVA, perché spesso quando si fanno operazioni immobiliari si finisce con l'avere credito IVA. Inoltre, la società operativa si trovava in una situazione di abbondanza di liquidità andando bene mentre la società immobiliare aveva un costante bisogno di liquidità ma le due società non potevano comunicare perché erano due soggetti giuridici distinti e quindi il socio che doveva finanziare la società immobiliare, doveva effettuare un'operazione fiscalmente inefficiente, cioè distribuirsi i dividendi della società operativa, pagandoci tutte le tasse dovute e con quei denari finanziare la società immobiliare.
Ho allora strutturato per questa situazione, un piano strategico per risolvere entrambi i problemi.
Primo problema: due società di cui una è a debito d'imposta e l'altra è a credito di imposta. Ma come si fa a compensare i crediti di una con i debiti dell'altra?
Secondo problema: una società ha un eccesso di liquidità, l'altra società ha un difetto di liquidità ed è fiscalmente inefficiente trasferire capitali da una all'altra.
L'operazione messa in piedi è stata la seguente: la società immobiliare è diventata una società immobiliare "holding" attraverso un'azione di conferimento di quote sociali nella immobiliare abbiamo risolto il problema. La società operativa è diventata una società figlia della società immobiliare. In altri termini abbiamo effettuato un aumento di capitale nella società immobiliare che i soci hanno sottoscritto conferendo le quote della società operativa.
Abbiamo strutturato l'operazione in modo tale che essa fosse fiscalmente neutra, quindi nessun pagamento di imposte ed alla fine dell'operazione invece di avere due società distinte di proprietà dei soci persone fisiche, avevamo questa nuova strutturazione giuridica.
I soci persone fisiche, proprietari della società immobiliare, la società immobiliare proprietaria della società operativa. Abbiamo creato un gruppo di società. Perché questo ha risolto i due problemi?
Il primo è stato risolto facendo aderire le due società a un consolidato fiscale.
Cos'è il consolidato fiscale?
E' mettere insieme le basi imponibili, ai fini IRES, le società di un medesimo gruppo (cosa che non si può fare se le società non fanno parte di un gruppo) e quindi pagare tutti insieme le imposte. Questo cosa vuol dire? Che la società capogruppo, in questo caso la holding immobiliare pagherà le imposte anche per la società controllata.
Ma se è la capogruppo a pagare l'IRES anche per la società controllata potrà utilizzare il proprio credito IVA per pagare il debito IRES della società controllata.
Primo problema risolto senza chiedere rimborsi i cui tempi possono essere lunghi, siamo riusciti a compensare il credito IVA di una società con i debiti dell'altra. Ottimo risultato. F24 per un certo numero di anni a zero invece che importi consistenti pagati da un lato e crediti di imposta dall'altro.
Abbiamo ottenuto anche un secondo importante risultato: nel momento in cui la società holding aveva bisogno di liquidità, non c'era più bisogno di distribuire dividendi ai soci pagandoci le tasse per finanziare la società ma semplicemente la suddivisione di dividendi della società figlia operativa alla società madre holding è quasi completamente esentasse. Non bisogna più passare attraverso i soci, il dividendo dalla società operativa alla società immobiliare è detassato per il 95%.
Nuovo modo efficiente anche per finanziare immobiliare. Tutto perfettamente legale, tutto perfettamente in regola.
Pianificazione fiscale uguale risparmio d'imposta.
Per comprendere quello che sta accadendo con gli ISA, Indicatori Sintetici di Affidabilità, che debuttano con le dichiarazioni dell'anno 2019, è utile secondo me fare una breve cronistoria dell'evoluzione degli studi di settore che poi ha portato alla loro eliminazione e sostituzione con gli Indicatori Sintetici di Affidabilità.
Io sono particolarmente affezionato agli studi dei settore perché ho sperimentato con essi i miei primi contenziosi tributari, cioè le mie prime lotte con il Fisco. Si trattava degli anni 2007-2008, ho fatto parecchi contenziosi da accertamenti di studi di settore e devo dire tutti vittoriosi, perché originariamente l'Agenzia delle Entrate utilizzava lo strumento in maniera automatica.
Una società non congrua cioè veniva accertata indipendentemente da altri fattori che testimoniassero una potenziale evasione e allora non era così complesso convincere un giudice che quello strumento da solo non era sufficiente a giustificare un accertamento, anche perché i ricavi degli accertamenti non potevano essere a norma di legge solo quelli derivanti dagli studi di settore ma quelli, diceva la legge, fondatamente desumibili dagli studi di settore, che è un qualcosa di più.
Gli studi di settore erano uno strumento importante di accertamento ma non certamente da solo: era un elemento che insieme ad altri poteva portare ad un accertamento. Alla fine questo principio che mi aveva portato a vincere in molti contenziosi è stato poi accolto dalla Corte di Cassazione che nel 2009, con una nota sentenza, ha istituito in maniera chiarissima che lo studio di settore non poteva essere utilizzato in maniera automatica come mezzo di accertamento. Per di più, per dirlo in "lagalese", lo studio di settore è una presunzione semplice e non una presunzione legale che porta all'inversione dell'onere della prova in capo al contribuente.
Quindi da allora, l'Agenzia delle Entrate ha smesso di fare accertamenti automatici da studi di settore. Negli anni l'applicazione di accertamento da studi di settore ha colpito soltanto i contribuenti più deboli, quindi non hanno voluto o potuto difendersi e poi l'amministrazione finanziaria ha capito che in quella strada non si andava molto lontano e quindi progressivamente ha abbandonato gli accertamenti da studi di settore fino ad abbandonare lo strumento degli studi di settore dopo vent'anni di servizio.
Ora abbiamo di fronte gli ISA. Gli ISA quindi sono una evoluzione naturale di uno strumento che non poteva essere più utilizzato come mezzo di accertamento ma, devo dirvi fin d'ora, gli ISA almeno apparentemente nel guardare il modello, non differiscono affatto dagli studi di settore. Sono una riproposizione degli stessi identici dati che c'erano negli studi di settore, con in più una serie di informazioni che riguardano un tot di anni precedenti e quindi non solo l'anno in questione. Quindi una valutazione articolata non solo sull'esercizio in corso ma anche su quelli precedenti. Non c'è più una valutazione puntuale anche perché anche l'amministrazione si è resa conto che non aveva un senso dire "tu sì e tu no", "promosso o bocciato", è forse più logica una indicazione graduale dell'affidabilità del contribuente.
Una cosa che non cambia è che ci sono degli indici premiali, anche negli studi di settore, anche per i contribuenti congrui e coerenti c'erano effetti premiali e ci sono anche negli indicatori sintetici di affidabilità, quindi chi prende più di 8 ha alcuni benefici, quali per esempio il non dover mettere il visto di conformità sui crediti fiscali, il non essere soggetto ad alcuni tipi di accertamenti e veder ridotto il periodo nel quale il Fisco può fare l'accertamento.
Quello che deve spaventare il contribuente, secondo me, non è tanto il voto in sè, quanto quello che ci sta dietro: perché si prende un certo tipo di voto. Sarà quindi importante per ogni contribuente fare un'analisi delle ragioni per cui hai preso un determinato voto, anche per comprendere in funzione prospettica e di valutazione futura quali sono gli elementi contabili e organizzativi della sua impresa che il Fisco considera a rischio e potenzialmente indicatori di evasione.
Quindi utilizziamo questo primo anno di Indicatori Sintetici di Affidabilità per capire come funzionano e per avere elementi utili per strutturarci e organizzarci al meglio nei prossimi anni.