
Commercialisti tutti a mare a prendere il sole a quanto pare? In realtà non è così ma per la prima volta (che io ricordi) il pagamento delle imposte slitta da giugno a luglio e poi addirittura al 30 settembre.
Tutti i contribuenti che hanno un codice attività per il quale è stato approvato l'ISA, Indicatore Sintetico di Affidabilità, avranno la scadenza delle imposte prorogate al 30 settembre, anche se in realtà l'ISA non devono compilarlo perché, per esempio, sono forfettari o minimi oppure sono al primo anni di attività.
Tutte le scadenze vanno al 30 settembre: quindi, caro imprenditore, ti puoi godere un'estate più serena del solito visto che le imposte le pagherai più avanti però attenzione perché mentre prima pagavi le imposte da giugno a novembre, ora tra il 30 settembre e il 30 novembre ti troverai a pagare tutto il saldo e tutto l'acconto, quindi mi raccomando la gestione finanziaria dei prossimi mesi.
Qual è il motivo di questo rinvio?
Il motivo è che c'è stato un forte ritardo nella pubblicazione di questi nuovi Indicatori Sintetici di Affidabilità che sostituiscono gli studi di settore. Non avendo al momento della scadenza ancora a disposizione i modelli definitivi, quello che è successo è che opportunamente si è deciso un differimento del pagamento delle imposte.
Qualche riflessione però sull'argomento. Se mi segui sulla mia pagina sai che io cerco sempre di non essere mai polemico ma sempre propositivo però una cosa qui va detta: dare 6-7 mesi dopo la fine di un esercizio fiscale un voto, perché questo in realtà danno, un voto sull'affidabilità del contribuente che va da 1 a 10 senza avere preventivamente informato il contribuente su come questo voto sarebbe stato calcolato è un po' come chiedere allo studente di andare all'esame di maturità senza dirgli prima quali sono le materie sulle quali deve prepararsi.
Una regola di civiltà giuridica vorrebbe che il contribuente nel momento in cui inizia un anno fiscale, il 1 gennaio 2018, dovrebbe conoscere tutte le regole del gioco, sapendo dove si andrà a parare e sapendo, se ci sarà una valutazione, come questa valutazione è strutturata. Invece questa valutazione ci casca dal cielo sei mesi dopo la fine dell'esercizio, senza poter più fare molto e questo non funziona. Senza dimenticare che questo ritardo nuoce anche all'erario che incasserà con grosso ritardo rispetto alle abitudini i saldi e gli acconti delle imposte.
Datemi ancora qualche giorno per approfondire gli ISEE e poi verranno altri video, anche se devo dirvi la verità, da quello che ho visto finora più che un esame di maturità sembra un test INVALSI.
Si fa un gran parlare del trattamento di fine mandato. Che cos'è?
Il trattamento di fine mandato è un istituto che serve per garantire all'amministratore di società una buona uscita: nel momento che smetterà di essere amministratore, godrà di un trattamento finale, così come i dipendenti godono di un trattamento di fine rapporto.
La caratteristica fondamentale del trattamento di fine mandato, così come del trattamento di fine rapporto, è il fatto che la deduzione dell'accantonamento annuale per il trattamento di fine mandato è deducibile per competenza. Ovvero tutti gli anni la società deve accantonare la quota relativa al trattamento che verrà poi corrisposta quando si interromperà poi il rapporto tra la società e l'amministratore.
Esiste quindi una differenza sulla deducibilità tra il compenso dell'amministratore e il trattamento di fine mandato dell'amministratore. Infatti il compenso è deducibile soltanto ed esclusivamente per cassa, cioè il compenso è deducibile soltanto se viene effettivamente pagato.
Il trattamento di fine mandato è deducibile per competenza, cioè anche se non viene pagato.
Quindi il trattamento di fine mandato è uno strumento che serve alla società per dedurre dei costi che di fatto non ha ancora sostenuto.
Questo non vuol dire un regalo, perché la contropartita di questa deduzione per competenza sta nel fatto che quando l'amministratore smetterà di lavorare, vedrà tassate in capo a se' le somme che percepisce come trattamento di fine mandato. Quindi si tratta di un rinvio di tassazione: per anni la società deduce, alla fine l'amministratore tassa su di se'.
E' comunque uno strumento interessante che la società può utilizzare per dedurre spese non immediatamente sostenute. Occorre però fare un paio di riflessioni importanti.
La prima è: a quanto può ammontare il trattamento di fine mandato?
Sappiamo che il trattamento di fine rapporto, a norma del Codice Civile, dev'essere pari a circa una mensilità. Ogni anno viene accantonata una mensilità di stipendio per il trattamento di fine rapporto.
Queste stesse regole non esistono per il trattamento di fine mandato e quindi, ipoteticamente, la società e l'amministratore potrebbero accordarsi per un trattamento di fine mandato d'importo scelto autonomamente da loro.
Il problema qual è? Che ultimamente l'Agenzia delle Entrate sta facendo le pulci su questo argomento perché è preoccupata che un trattamento di fine mandato troppo alto a fronte di un compenso troppo basso nasconda in realtà una finalità elusiva, cioè nasconda l'obiettivo elusivo di dedurre oggi dei costi che però non sono effettivi perché sono sproporzionati rispetto ai compensi.
Qui ci vuole però un po' di buonsenso: è sbagliato se l'Agenzia delle Entrate pretende che venga accantonato per trattamento di fine mandato soltanto una mensilità in relazione al compenso, però non bisogna neanche esagerare nel senso opposto.
Quindi io, prudenzialmente, suggerirei di non superare mail il 20-30% del compenso annuo dell'amministratore come trattamento di fine mandato. Sopra questa cifra sembra effettivamente un trattamento di fine mandato sproporzionato rispetto al compenso che viene attribuito.
Infine, questa è una questione meramente tecnica, il trattamento di fine mandato può essere dedotto soltanto se l'atto che attribuisce l'amministratore per il trattamento di fine mandato è dotato di data certa. Quindi occorre registrare l'atto, il verbale di fine assemblea che attribuisce il trattamento di fine mandato o con uno scambio di PEC dare data certa al momento in cui il trattamento di fine mandato viene stabilito.
Anche qui a fini anti-elusivi, per evitare che un trattamento di fine mandato venga deciso ex-post, semplicemente per abbattere la tassazione quando ci si accorga che la tassazione sta diventando troppo importante.
Un problema che spesso e volentieri l'imprenditore italiano si trova ad affrontare è la frustrazione di non poter rivalutare i beni del patrimonio della società. Magari ci sono degli immobili che sono stati riscattati da un leasing e sono stati riscattati in bilancio molto meno del valore reale, oppure ci sono marchi, ci sono brevetti che non valgono in bilancio quanto valgono davvero o altri beni e materiali che dovrebbero essere rivalutati.
Purtroppo i principi contabili nazionali non consentono in bilancio la rivalutazione delle immobilizzazioni al valore corrente.
Per fare queste operazioni bisognerebbe aspettare delle leggi speciali che consentano di farlo. Negli anni se ne sono susseguite diverse, la più nota e utilizzata è quella del 2008 sui beni immobili che consentì allora di rivalutare i beni immobili presenti in bilancio ma questa operazione non è sempre fattibile, bisogna sfruttare una legge "ad hoc" che lo consenta e in più ha anche un costo fiscale perché per ottenere un riconoscimento fiscale di queste condizioni e quindi poi, ad esempio, poter dedurre gli ammortamenti bisogna pagare delle imposte.
Un'altra modalità con la quale è possibile, diversamente, valorizzare il patrimonio della società è farlo nell'ambito di un'operazione straordinaria, ovvero nel momento in cui la società debba strutturarsi con un'operazione straordinaria quale una scissione, una fusione societaria, un conferimento d'azienda, allora legge in quei frangenti consente una rivalutazione dei beni aziendali. Quindi nel quadro di una ristrutturazione giuridica di un gruppo di società, allora è una buona idea pensare anche alla rivalutazione dei beni dell'azienda.
Questa ipotesi non è mai stata conveniente come lo è oggi. Infatti, il Decreto Crescita, approvato a fine aprile e del quale attendiamo a giorni la conversione in legge, prevede una norma di estremo favore per le immobilizzazioni e rivalutazioni effettuati dalle società nell'ambito di operazioni straordinarie. La legge infatti prevede che sia possibile riconoscere fiscalmente il maggior valore di immobilizzazioni immobili, immobilizzazioni di materiali di altro genere o immobilizzazioni immateriali senza il pagamento di alcuna imposta sostitutiva.
Sarà possibile ottenere il riconoscimento fiscale del maggior valore attribuito ad alcuni beni aziendali senza dover pagare nulle e quindi negli anni successivi poter dedurre ammortamenti e quindi costi su attività dei quali non si è mai pagato un prezzo.
Attendiamo la conversione in legge e i maggiori dettagli che usciranno sicuramente su questa norma e ne riparleremo in futuro.