La difesa dei diritti
in campo fiscale

Rottamazione TER vs Rottamazione BIS

Nei mesi passati una delle domande più frequenti era:

"ma mi conviene pagare le rate della Rottamazione Bis oppure aspettare la Pace Fiscale?"

Ora una risposta ce l'abbiamo perché il nuovo Decreto, di ultima uscita, stabilisce che è possibile aderire alla cosiddetta Rottamazione Ter, avendo fatto domanda per la Bis, pagando quello che è dovuto ad agosto, settembre e ottobre entro il 7 dicembre e poi rateizzando il residuo secondo le norme della Rottamazione Ter.

Sappiamo che la Rottamazione Ter falcidia, taglia gli importi dovuti, come le precedenti Rottamazioni, niente sanzioni, niente interessi di mora, è più favorevole dal punto di vista della rateazione, visto che si può pagare in dieci rate che scadono in cinque anni.

Lasciatemi però fare, su questo punto, una considerazione di carattere più generale. Un condono, rottamazione, che dir si voglia, dovrebbe avere queste caratteristiche: essere fatto in un momento in cui il sistema tributario cambia radicalmente e qui si dice "sentite, chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto, scordiamoci il passato...e per il futuro le cose saranno diverse" e poi deve essere una tantum; cioè ce ne deve essere uno, oggi ti faccio un condono, aderisci e da domani le regole cambiano.

Invece, in Italia cosa succede? Che il sistema tributario rimane esattamente uguale a prima, non cambia, e poi dopo la prima Rottamazione c'è la Rottamazione Bis, la Rottamazione Ter e poi l'anno prossimo ci sarà la Quater? Altamente probabile!

E l'anno dopo ancora? Cosa viene dopo la Quater, la Quinquies? Ci sarà anche la Quinquies?

L'impressione è che ogni volta che si fa una nuova versione il nostro Governo cali sempre un pochino più le braghe. Con la Bis avevano detto "però non può aderire chi ha aderito alla prima senza pagare". Con la Ter dicono "No! Può aderire sia chi ha aderito alla Bis, sia chi ha aderito alla prima senza pagare integralmente il dovuto", uscirà mica una Quater in cui le braghe sono ulteriormente calate?

Non ci resta che vivere alla giornata, offrire ai nostri clienti consulenze, purtroppo, che varranno per il tempo che varranno perché poi arriveranno nuove norme a rendere vecchie le nostre consulenze e in fondo sentirci un pochino sviliti da non poter offrire ai nostri clienti una visione di lungo periodo perché giorno per giorno cambiano le regole.

Benvenuta allora la Rottamazione Ter e alla prossima.

Zero sanzioni sugli accertamenti con il decreto del 23 ottobre

Cosa fare in caso di accertamento fiscale in corso alla luce del Decreto Legge del 23 ottobre. Ho passato l'ultima oretta a leggermi gli articoli di questa nuova legge e ho cominciato faticosamente a chiarirmi le idee sulle opzioni che ci sono al momento.

Andiamo con ordine. Chi non ha ancora ricevuto un accertamento ma ha paura di riceverlo, può aderire alla cosiddetta "integrativa speciale", di cui ho già parlato, ovvero presentare una dichiarazione integrativa autonomamente in cui si rettificano gli imponibili dichiarati in passato; però, lo sappiamo, entro certi limiti, cioè entro 100 mila euro e nei limiti, comunque, del 30% di quanto già dichiarato.

Questo vale soltanto se non sono ancora iniziate ispezioni e verifiche.

Se sono già iniziate ispezioni e verifiche ma non si sono ancora concluse, allora quello che il contribuente può fare è una integrativa normalissima, cioè fare un'integrativa correggendo le vecchie dichiarazioni ma pagandoci le imposte piene e le sanzioni.

Quando invece l'accertamento è già concluso ed è concluso con un processo verbale di constatazione notificato al contribuente, allora il contribuente può chiudere la questione prima che sia notificato l'avviso di accertamento definitivo, pagando soltanto le imposte e non interessi e sanzioni.

Se invece è stato notificato anche l'accertamento definitivo ma pendono i termini per impugnarlo, anche in questo caso si può sanare la situazione pagando soltanto le imposte. Io ho dei casi in corso, ero stamattina per questo all'Agenzia delle Entrate, in cui ho presentato delle istanze di accertamento con adesione che ancora sono in corso e allora le opzioni che ora posso offrire ai miei clienti sono tre, invece che due.

Prima erano: o chiudo in adesione pagando le sanzioni ridotte, oppure facciamo ricorso.

Oggi si aggiunge una terza opzione e la terza opzione è: nei termini per fare ricorso io pago tutto quanto mi chiedono per imposte, con zero interessi e zero sanzioni. Allora, se sono in adesione quello che devo fare è capire, a meno che non voglia fare ricorso, se mi conviene di più pagare tutta l'imposta senza sanzioni oppure, magari, in adesione con l'ufficio ottenere una riduzione dell'imponibile in termini di imposta ma su questa pagarci l'imposta e interessi.

Insomma, un quadro particolarmente complesso del quale io, però, ho la sensazione che i contribuenti che potranno aderire alle misure che ho sommariamente descritto, non sono quelli che per qualche ragione sono più meritevoli ma sono quelli che hanno una grande fortuna.

Avere ricevuto la notifica di un atto un giorno prima o un giorno dopo il 23 ottobre, che è la data di uscita di questo decreto, può infatti voler dire poter aderire a sconti su sanzioni o no. Questo disturba e fa pensare anche a una possibile incostituzionalità di questa norma, dal momento che tratta contribuenti che hanno situazioni estremamente simili in modi che possono anche essere molto diversi.

Per stasera è tutto, alla prossima.

FATTURA ELETTRONICA: le novità del 23/10/2018

Il Decreto Legge 119 del 23 ottobre 2018, cioè ieri perché oggi che registro è il 24 ottobre, inserisce nel nostro ordinamento alcuni aggiornamenti in tema di fatturazione elettronica molto interessanti che in questo video analizzo. La cosa più interessante di queste novità è il messaggio generale che, a mio avviso, lanciano.

Questo messaggio è: cari signori preparatevi, perché non ci sarà nessun rinvio. Il Fisco pare volersi avvicinare a questo appuntamento pronto. Allora, guardiamo insieme quelle che, da un primo sguardo a questo nuovissimo decreto, mi sembrano i temi più rilevanti.

Primo punto molto rilevante: viene scritto nero su bianco che per i primi sei mesi del 2019, quei contribuenti che si adeguano al nuovo sistema di fatturazione entro il termine per la liquidazione IVA di periodo, non sono sanzionati se anche non hanno emesso nei termini le corrette fatture elettroniche. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se tu sei un contribuente che ha, ad esempio, l'IVA trimestrale e quindi paghi l'IVA del primo trimestre il 16 maggio, ebbene se non hai emesso nel periodo fatture elettroniche, puoi emetterle entro il 16 maggio del '19. Questo è fondamentale perché ci si dice che ho qualche mese in più per adeguarmi, anche se la partenza della fatturazione elettronica resta il primo gennaio. Questo è molto interessante e, anche, mi sembra un modo molto saggio di affrontare la questione: non si dice, come si è sempre fatto, "non siamo pronti, rimandiamo di sei mesi e tra sei mesi di nuovo non saremo pronti"; si dice "partiamo, partiamo il primo gennaio ma se ti serve un po' di tempo per adeguarti, io questo tempo te lo do e non ti sanziono".

Secondo punto: ci si era lamentati e l'avevo fatto anche io in un video che, a rigore di norma, con la fatturazione elettronica la fattura andava emessa e inviata esattamente nel giorno in cui il bene veniva ceduto o in caso di prestazione di servizi, il corrispettivo veniva incassato. Ebbene, questa norma di ieri interviene su questo punto stabilendo un termine di dieci giorni possibili di ritardo, ovvero io posso oggi, se mi accorgo oggi di aver ricevuto un pagamento, emettere una fattura datata dieci giorni fa. Questo è meglio di niente, però attenzione, ricordiamoci di questo termine di dieci giorni per emettere le fatture. Se sei un professionista e sei bello, steso al mare, sotto l'ombrellone, ad agosto, almeno ogni dieci giorni ricordati di controllare il conto corrente perché potresti dover inviare una bella fattura elettronica.

Ultimo punto: si temeva che dal momento che le fatture emesse a fine mese saranno ricevute elettronicamente nel mese successivo non si potesse, per questa ragione, detrarre l'IVA. Anche su questo punto è dedotta una certa flessibilità, sarà possibile detrarre l'IVA delle fatture ricevute entro il 15 del mese e relative a prestazioni del mese precedente. Quindi su questo ci possiamo tranquillizzare.

Ebbene, lo ripeto, il messaggio di tutto ciò è uno solo: amico mio, preparati alla fatturazione elettronica. Fallo presto!